Del. n. 178/2017/PAR
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA presidente
Nicola BONTEMPO consigliere
Mauro NORI consigliere, relatore
Giancarlo Carmelo PEZZUTO consigliere
Fabio ALPINI referendario
nell’adunanza del 26 ottobre 2017,
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Porto Azzurro, tramite il Consiglio delle autonomie locali ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 7052/2017, sotto meglio dettagliata;
UDITO il relatore, Cons. Mauro Nori;
FATTO
Il Sindaco del Comune di Porto Azzurro, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ha presentato alla Sezione richiesta di parere in riferimento alla legittima applicazione dell’art. 110 commi da 1 a 5 del D. lgs. n. 267/2000.
A tal fine, viene dato diffusamente conto della carenza di organico in cui versa l’ente nel settore tecnico e delle difficoltà che ciò determina nell’espletamento dell’ordinaria attività amministrativa.
In particolare, il Sindaco rappresenta che l’Ente non dispone al suo interno di una professionalità capace di concludere i numerosi procedimenti in materia urbanistico-edilizia che allo stato risultano sospesi, né di gestire i complessi e numeri adempimenti connessi alla entrata in vigore della L.R. n. 65/2014.
Tali incombenti non possono del resto venire svolti dalle figure attualmente titolari delle due aree tecniche: invero, già dallo scorso anno, in applicazione delle previsioni contenute nell’art. 53 comma 23 della L. n. 388/2000, al vertice dell'Area Tecnica- Servizi Urbanistica/ Edilizia Privata/ Demanio è stato posto il Sindaco pro-tempore mentre al vertice dell'Area Lavori Pubblici/ Tutela del Territorio è stata posta l'unica figura tecnica inquadrata in Cat. Dl (geometra).
Tutto ciò premesso e considerato che il Comune di Porto Azzurro non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, né in condizioni di Ente dissestato e che dispone nella propria dotazione organica di due posti vacanti, di cui uno inquadrato in cat. D1 (peraltro, in sede di approvazione del fabbisogno triennale di personale era stata prevista la copertura di detto posto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e fatte salve le previsioni di legge in materia di assunzione), l’ente ritiene “urgente ed irrimandabile l'individuazione di una figura esterna, in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, di Laurea in Architettura/ qualificazione in Urbanistica, cui conferire la Responsabilità dell'Area Urbanistica/ Edilizia Privata, attivando le procedure di cui all'Art. 110, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. 267/2000 e con stipula di contratto part- time a tempo determinato ( 50% dell'orario di lavoro)”.
Pertanto, il Sindaco, “alla luce di orientamenti divergenti espressi sull'argomento da sezioni differenti della Corte dei Conti ed al fine di dirimere dubbi sulla legittimità degli atti da assumersi, si chiede un parere sulle possibilità applicative dell'art. 110 del TUEL e, in particolare in merito alla correttezza del percorso procedurale prima delineato che questa Amministrazione intenderebbe adottare”.
DIRITTO
Occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica e la generalità ed astrattezza del quesito.
Nel caso in esame, il parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto inoltrato dal legale rappresentate dell’ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Sul piano dell’ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere è inammissibile, sotto i profili che si espliciteranno.
Al riguardo, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”.
Le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 54 del 17.11.2010, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la Deliberazione n. 5 del 17.02.2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.
Per consolidato orientamento di questa sezione e più in generale delle sezioni regionali di controllo, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei Conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte sotto altri profili.
Ciò premesso, è indubbio che la richiesta del Comune di Porto Azzurro, così per come formulata, risulta finalizzata a risolvere un quesito concreto così escludendo l’esistenza del presupposto oggettivo con riferimento all’assenza di generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito.
* * *
Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Porto Azzurro, trasmessa dal Consiglio delle autonomie con nota del 22 agosto 2017, prot. 7052, a mezzo posta certificata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Porto Azzurro ed al Presidente del relativo Consiglio.
Firenze, 26 ottobre 2017
L’estensore Il presidente
f.to Mauro Nori f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
4
