Del

Del. n. 179/2017/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
Giancarlo Carmelo PEZZUTO Consigliere
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 9 novembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.);
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del C.A.L., con nota 18.9.2017 pervenuta il 20.9.2017 (prot. Sezione n.7276), ha qui inoltrato la nota 15.9.2017 n.13058 con cui il Sindaco di Montopoli in Val d’Arno chiede ex art.7 l. n.131/2003 il parere di questa Sezione “in ordine alla corretta interpretazione dell’art.30 del d.lgs. 267/2000 ... In particolare … la corretta imputazione delle spese di personale tra i due enti coinvolti con riferimento alla possibile ipotesi di gestione in forma associata con ente limitrofo del Comando e di alcuni servizi di Polizia locale.”.
Premette il richiedente che i rapporti finanziari tra i due enti sono stabiliti da schema di convenzione “allegato” (ma in realtà mai trasmesso alla Sezione) e che “le risorse/spese per l’utilizzo congiunto del Comandante sono ripartite in misura proporzionale all’utilizzo dello stesso tra i due enti, mentre le altre sono … stabilite annualmente in sede di Conferenza dei sindaci, a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dei rispettivi enti, in relazione ad un rimborso delle spese vive effettivamente sostenute dal Comune XX [sic] in relazione alle attività associate da parte del Comune di Montopoli”.
Ciò premesso, il richiedente opina che, anche alla stregua delle previsioni dell’art.4 della convenzione (concernente le modalità di formalizzazione degli atti della Polizia locale), “l’inquadramento della convenzione deve ritenersi essenzialmente afferente alla categoria dello svolgimento di servizi da parte di altro soggetto …, piuttosto che come costituzione di ufficio comune.”; e che mentre quelle relative al Comando della P.L. costituiscano spese di personale, da dividere proporzionalmente tra i due enti in base al tempo di utilizzo, quelle inerenti i rimborsi pagati dal comune di Montopoli per lo svolgimento degli altri servizi oggetto di convenzione (salvo quelle per eventuale utilizzo tramite interscambio del personale di P.L., che sarebbero invece spese di personale) debbano rientrare tra le spese per prestazioni di servizi, soggetta per quanto qui interessa al regime dell’I.V.A. (come sarebbe confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: 5.11.2007 n.314/E). E, chiede se, in caso contrario, “se in tale ipotesi l’imputazione della spesa di personale debba essere addebitata e gravare solo sul comune XX, anche sulla base di quanto stabilito dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con la propria deliberazione n.173 del 28 aprile 2015…”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile circa i pareri ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; l’oggetto degli stessi).
Tuttavia, nel caso di specie la Sezione ritiene di poter prescindere da un esame ex professo dei profili di ammissibilità soggettiva e di quella oggettiva, dal momento che la richiesta de qua si palesa ictu oculi inammissibile.
Vero è, infatti, che il richiedente, a dispetto dell’incipit (v. supra), non formula alcuna richiesta di (corretta) interpretazione dell’art. 30 T.u.e.l., limitandosi a prospettare la propria opinione (su cui, par di capire, pretende l’avallo della Sezione) circa la qualificazione di spese relative ad alcuni servizi svolti in forma associata col “Comune XX” (sic) giusta uno schema di convenzione dichiaratamente “allegato” (ma nella realtà mai prodotta), senza peraltro specificare (se si esclude un non univoco riferimento all’inclusione o meno nel campo di applicazione dell’ I.v.a.). Il che, oltre ad impedire la verifica dell’afferenza (ovviamente da escludersi ove il tema fosse l’assoggettamento ad I.v.a.) della richiesta alla materia della “contabilità pubblica” (sola materia su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003 e che non può interpretarsi in guisa “che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa”; cfr. SS.RR. n.54/2010 in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009, che conferma Sez. Auton. n.5/2006; talché il fatto che un’attività abbia, come di norma ha, risvolto finanziari non vale a sussumerla, ai fini che ne occupa, nell’ambito della contabilità pubblica), rende palese come il tema proposto costituisca una mera quaestio facti inerente un caso concreto, riguardante una specifica vicenda amministrativa rispetto alla quale si vorrebbe che la Sezione indirizzasse l’operato dell’ente con un parere che avrebbe inequivoca valenza endoprocedimentale. E’ noto, infatti, che l’ammissibilità oggettiva di una richiesta di parere è subordinata alla condizione che essa, pur senza trasmodare in un’assoluta astrattezza che impedisca di individuare uno specifico e concreto interesse ad ottenere la pronunzia, riguardi quesiti interpretativi di carattere generale che - secondo i principi enunciati dalla Sezione Autonomie di questa Corte (n.5/2006), cui questa Sezione si è finora costantemente attenuta e da cui non ha motivo di discostarsi - non comportino un’ ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere né valutazione di concreti comportamenti (a fortiori se inerenti fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari).
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2017.

Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (54.98 KB)
Data
Oggetto
Comune di Montopoli in Val d'Arno (PI) - Richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione dell¿art.30 del d.lgs. 267/2000
id
Ur1kjNFWQYiJ8hmWzv-KSg
Anno
2017
Numero
179/2017/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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