Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Giancarlo Carmelo PEZZUTO Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore
nell’adunanza del 14 dicembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 22 novembre 2017, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. 11165/5 del 17/11/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli (LU) ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.
Coni il quesito proposto il Comune, dopo aver premesso che “intende valutare l’opportunità, in attuazione delle proprie disposizioni statutarie, di adottare un regolamento contenente forme di promozione e valorizzazione di forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani cui possono corrispondere ipotesi di riduzioni e/o esenzione di tributi ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato “misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione dei territori” (c.d. baratto amministrativo)”, chiede “di conoscere se sia possibile - senza incorrere in violazioni delle norme di contabilità pubblica e di danno erariale – consentire, ed eventualmente a quali condizioni, l’adempimento di debiti relativi ad entrate comunali corrispondenti a residui attivi di bilancio mediante l’effettuazione di un’attività sostitutiva del pagamento riconducibile ad una delle attività sussidiarie contemplate dall’art. 24 del d.l. sopra richiamato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
2. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
3. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile, per una serie di motivi.
3.1. In primo luogo, si rileva che la norma richiamata dal Comune istante è stata abrogata dall'art. 217, comma 1, lett. rr) del d. lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 129, comma 1, lett. m) del d. lgs. 56/2017.
Attualmente, il baratto amministrativo è disciplinato, in modo parzialmente difforme rispetto a come risultava dall’art. 24 del d.l. 133/2014, dall’art. 190 del d. lgs. 50/2016.
Considerato il fatto che le due norme presentano non irrilevanti profili di diversità, non pare legittimo effettuare una trasposizione della richiesta, e considerarla come se fosse stata fatta sulla nuova disposizione, anziché su quella vecchia.
Già da questo, deriva l’inammissibilità del quesito.
3.2. In secondo luogo, il quesito è inammissibile in quanto non rientra nella materia della contabilità pubblica, secondo quanto risulta dall’orientamento consolidato in materia.
Infatti, la deliberazione 54/CONTR/2010, che fornisce un indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, integrando la deliberazione 5/AUT/2006, ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva, oltre a comprendere “l’ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (e cioè, l’attività contabile in senso stretto), comprende anche alcune materie come, ad esempio, il personale, le assunzioni, la mobilità, gli incarichi esterni di collaborazione, ecc., le quali, seppur estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, tuttavia, in una visione dinamica dell’accezione, orientata, più che alla tradizionale gestione del bilancio, ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, ma solo limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e ai divieti previsti dal legislatore nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio.
Essendo questo il consolidato quadro di riferimento, è evidente che la richiesta in questione, pur se potesse essere considerata come trasponibile alla nuova disposizione di legge, sarebbe comunque inammissibile, in quanto non è riferibile alla nozione di contabilità pubblica, né nella sua accezione più ristretta (normativa e relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore), né nella sua accezione dinamica (questioni inerenti problematiche interpretative relative ai limiti e ai divieti posti dal legislatore nell’ottica del contenimento della spesa ed in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio).
L’art. 190 del d. lgs. 50/2016, infatti, prevede espressamente che “Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.
Si tratta di una norma che prevede la possibilità (e non l’obbligo), per gli enti territoriali, di stipulare contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, e relativi a determinate attività, ben individuate. Per tali interventi, la norma precisa che gli enti individuino riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolto dai privati, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento nell’ottica del recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità stessa.
La norma è relativa ad un particolare tipo di attività contrattuale che gli enti possono porre in essere (è inserita, non a caso, nel nuovo codice dei contratti pubblici) e, soprattutto, essa costituisce espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, comma 4 della Costituzione.
Stando così le cose, è evidente che essa non rientra né nella nozione di contabilità in senso stretto, né in quella dinamica, per come sono state ricostruite nell’ottica dell’esercizio della funzione consultiva.
Da ciò segue, inevitabilmente, l’inammissibilità della richiesta.
3.3. In terzo luogo, si osserva che la richiesta è espressamente rivolta a conoscere l’avviso della Sezione sulla possibile sussistenza, nel caso che l’ente consentisse l’adempimento di debiti relativi ad entrate comunali corrispondenti a residui attivi di bilancio mediante l’effettuazione di un’attività sostitutiva del pagamento riconducibile ad una delle attività sussidiarie contemplate dall’art. 24 del d.l. sopra richiamato (ed ora abrogato), di danni erariali.
E’ noto che tale tipo di valutazione è riservata ad altre articolazioni della Corte dei conti, per cui la resa del parere configurerebbe un’inammissibile interferenza con le attribuzioni proprie di altri organi.
Anche sotto questo profilo, quindi, la richiesta è inammissibile.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Coreglia Antelminelli, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
