Del

Del. n. 188/2017/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Paolo PELUFFO Consigliere
Mauro NORI Consigliere
Giancarlo Carmelo PEZZUTO Consigliere
Fabio ALPINI Referendario relatore

nell’adunanza del 14 dicembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Fabio Alpini;

RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con mail del 15 novembre 2017, ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. 27035 del 08/11/2017 con la quale il Sindaco del Comune di Forte dei Marmi (LU) ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.
Coni il quesito proposto, il Comune “chiede di sapere se, in forza delle vigenti norme di contabilità pubblica, l’acquisto di un complesso immobiliare degradato, insistente nel centro del paese, al fine di demolirlo e di realizzare al suo posto una pubblica piazza pedonale dotata di panchine, aiuole e arredi urbani, possa configurare, in linea generale, profili di danno erariale”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
2. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.
3. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile, per i seguenti motivi.
3.1. In primo luogo, è lecito dubitare della riconducibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica, secondo quanto risulta dall’orientamento consolidato in materia di attività consultiva.
In premessa al quesito, il Comune istante osserva che, secondo la deliberazione 54/CONTR/2010, nella nozione di contabilità pubblica rilevante ai fini dell’attività consultiva della Corte dei conti rientra anche “la disciplina del patrimonio”.
Da ciò conseguirebbe, nella prospettazione del Comune, che una richiesta relativa alla possibilità di acquistare un complesso immobiliare degradato ai fini della riqualificazione dell’area su cui insiste, dovrebbe essere ammissibile.
La Sezione è di diverso avviso.
La deliberazione 54/CONTR/2010, che fornisce un indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, integrando la deliberazione 5/AUT/2006, ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva, oltre a comprendere “l’ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (e cioè, l’attività contabile in senso stretto), comprende anche alcune materie come, ad esempio, il personale, le assunzioni, la mobilità, gli incarichi esterni di collaborazione, ecc., le quali, seppur estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, tuttavia, in una visione dinamica dell’accezione, orientata, più che alla tradizionale gestione del bilancio, ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, ma solo limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e ai divieti previsti dal legislatore nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio.
Con queste premesse, sembra potersi affermare che il quesito esuli dalla “disciplina del patrimonio”, correttamente intesa.
Per il contesto in cui è inserita tale dizione, infatti, essa sembra più correttamente da intendersi come disciplina contabile del patrimonio, cioè come riferita ai riflessi contabili della disciplina del patrimonio o, per meglio dire, all’attività finanziaria che precede, o che segue, la gestione del patrimonio.
Del resto, laddove tale dizione fosse diversamente intesa, e cioè come riguardante qualunque attività relativa al patrimonio, essa non sarebbe in sintonia con le altre locuzioni usate nelle delibere sopra ricordate, che fanno espressamente riferimento alla disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri, all’acquisizione delle entrate, all’organizzazione finanziaria-contabile, alla gestione delle spese, all’indebitamento, alla rendicontazione e ai relativi controlli.
Si tratta di espressioni, all’evidenza, tutte inerenti ad attività contabili in senso stretto.
Ancora, diversamente opinando, si avrebbe come conseguenza una irrazionale espansione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo in quanto, in ultima analisi, tutte o quasi le scelte dell’ente hanno una ricaduta, diretta o indiretta, sul patrimonio.
In definitiva, si ritiene che la richiesta in esame esuli dalla materia della contabilità pubblica.
3.2. In secondo luogo, e in ogni caso, la richiesta del Comune è comunque inammissibile, per altri due motivi.
3.2.1. Essa è infatti, espressamente, rivolta ad ottenere una valutazione della Sezione in ordine alla sussistenza di profili di danno erariale a seguito dell’acquisto di un complesso immobiliare degradato, al fine di demolirlo e di realizzare al suo posto un’area pedonale.
Le valutazioni in merito alla sussistenza di profili di danno erariale sono, come è noto, attribuite ad un altro organo giurisdizionale. Da ciò consegue che l’eventuale parere rilasciato dalla Sezione costituirebbe un’inammissibile intromissione nell’attività di competenza di altri soggetti.
3.2.2. Inoltre, si rileva che le valutazioni sull’esistenza, in concreto, dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’acquisto di immobili, sul loro utilizzo, nonché sulla convenienza e sull’opportunità delle operazioni immobiliari, ricadono integralmente nell’ambito di competenza dell’ente.
Evidentemente, su tali valutazioni la Sezione non ha alcun titolo per intervenire in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un’illegittima invasione delle competenze degli organi amministrativi dell’ente, a cui esclusivamente spettano tali valutazioni e le conseguenti scelte.

* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Forte dei Marmi, con la nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

Il relatore Il presidente
f.to Fabio Alpini f.to Roberto Tabbita

Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2017
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (60.01 KB)
Data
Oggetto
Comune di Forte dei Marmi (LU) - Richiesta di parere chiede per sapere se "in forza delle vigenti norme di contabilità pubblica, l¿acquisto di un complesso immobiliare degradato, insistente nel centro del paese, al fine di demolirlo e di realizzare al suo posto una pubblica piazza pedonale dotata di panchine, aiuole e arredi urbani, possa configurare, in linea generale, profili di danno erariale¿

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Anno
2017
Numero
188/2017/PAR
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Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

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