Del
Del. n. 194/2017/PAR
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Roberto TABBITA Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 28 dicembre 2017;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 15.12.2017, qui pervenuta il 19.12.2017 (prot. Sezione n.12115), ha inoltrato a questa Sezione la nota in data 14.12.2017 prot. n.106493 con la quale il Sindaco di Pisa, fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione.
Il richiedente richiama l’evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla disciplina del gettone di presenza previsto per gli amministratori locali dall’art.82 Tuel, concentrandosi, in particolare, sull’art.25 (recte: art.2, comma 25) l. n.244/2007 (legge finanziaria 2008) che ha eliminato la preesistente possibilità per gli enti di deliberare incrementi nella misura del gettone stesso.
Rileva ancora l’ente che dopo la sua entrata in vigore la disposizione da ultimo citata era stata interpretata - sulla scorta di pareri del Ministero dell’Interno (cita n.1731/7.2.2008, confermato da successivi pareri del 2.4.2008, 6.5.2008 e 13.5.2008; v. altresì n.15900/12.11.2009) e di pronunzie dell’A.G. contabile (cita SS.RR. n.I/CONTR/12) - nel senso di precludere bensì ulteriori incrementi ma di far però salva la misura del gettone quale risultante da tutti quelli intercorsi medio tempore sotto il vigore della precedente disciplina; ma che, poi, dal 2013, sarebbe sopravvenuto un differente orientamento, del Ministero e di questa A.G. contabile, secondo il quale andrebbe applicato nella misura edittale di cui al d.m. n.119/2000 ridotta del 10% ex art.1 co.54 l. n.266/2005.
Ciò premesso, il richiedente chiede :
(a) quale debba essere considerato l’importo corretto del gettone per gli anni 2006/2013, e in particolare
(b) se i consiglieri possano continuare a percepire legittimamente il gettone nella misura, superiore al citato importo edittale, deliberata prima della l. n.244/2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Orbene, secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; oggetto degli stessi).
Riscontrata positivamente l’ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta dal sindaco tramite il C.A.L., va, per il resto, rilevato quanto appresso.
Circa la richiesta sub a) che precede, essa è inammissibile, trattandosi della mera riformulazione - immutata la situazione sostanziale che vi era sottesa (nonché, è da ritenere, l’utilità che si intendeva trarre dal parere stesso) - di una precedente richiesta (v. nota Sindaco di Pisa 13.4.2017 n.32371, trasmessa dal Presidente del C.A.L. con nota 20.4.2017) già dichiarata inammissibile (v. delibera di questa Sezione n.152/2017).
Giova rilevare, in proposito, come con la richiesta testé citata l’ente - ricordata la surrichiamata evoluzione normativa e giurisprudenziale della disciplina del gettone di presenza ex art.82 Tuel (tra cui l’interpretazione, cd. ‘non retroattiva’, dell’art.2, comma 25 l. n.244/2007: v. supra) e il mutato orientamento, operato da questa Sezione con parere dell’ottobre 2012 confermato nel marzo 2013 (v. delibere n.259/2012 e n.19/2013) e poi dal Ministero (v. nota n.8230/27.5.2014), nel senso della debenza del gettone stesso in misura corrispondente all’importo edittale ex d.m. n.119/2000 ridotto del 10% - avesse chiesto di sapere se la percezione tra 2008 e 2013 del gettone ‘incrementato’ potesse ritenersi avvenuta comunque senza colpa grave e se potesse escludersi la ripetizione delle maggiori somme indebitamente corrisposte tra il 2008 e il 2012.
Tale richiesta era stata valutata inammissibile per la pregiudiziale e dirimente considerazione che essa riguardava una specifica e concreta vicenda gestionale, e che altresì investiva profili che avrebbero potuto potrebbero essere oggetto di giudizi di responsabilità amministrativo-contabile cosicché la pronuncia della Sezione avrebbe potuto interferire con le prerogative delle articolazioni giurisdizionali di questa Corte.
Circa la richiesta sub b) che precede, ritiene la Sezione che su di essa non sia luogo a provvedere. Come è a conoscenza dello stesso richiedente (che ne fa menzione sia pure nella distinta precedente richiesta del 13.4.2017 supra citata), questa Sezione si è già espressa sul punto, da ultimo col parere di cui alla delibera n.19/2013, che è stato tra l’altro emesso su richiesta formulata, tramite il C.A.L., proprio dal Sindaco del Comune di Pisa); e non sono rappresentate sopravvenienze giuridiche o fattuali che palesino l’interesse a un riesame e che giustifichino lo stesso da parte della Sezione.
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2017.
Il relatore Il presidente
f.to Nicola Bontempo f.to Roberto Tabbita
Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2017.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
