Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI presidente
Nicola BONTEMPO consigliere
Mauro NORI consigliere, relatore
Giancarlo Carmelo PEZZUTO consigliere
Fabio ALPINI referendario
nell’adunanza del 15 febbraio 2018;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;
VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;
VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;
VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;
UDITO il relatore Mauro Nori;
RITENUTO IN FATTO
Con nota inviata tramite Consiglio delle autonomie locali ed acquista al protocollo di questa Sezione al n. 97 in data 10 gennaio 2018, il Sindaco del comune di Montale, premesso che detta Amministrazione ha sottoscritto con altri comuni convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio associato di alcune funzioni (tra cui SUAP e Polizia municipale), ha richiesto un parere in materia di patrocinio legale e polizze assicurative e, segnatamente, se:
· “Vista la dizione dell’art. 28 del CCNL 2006/2009, che limita la possibilità di patrocinio legale da parte dell’Ente nei confronti “di un suo dipendente”, … è legittima un’interpretazione estensiva che … comprenda nella dizione di “dipendente” anche il personale che, pur non avendo stipulato un contratto di lavoro subordinato con un ente, opera in nome e per conto di quest’ultimo essendo distaccato funzionalmente in virtù di una convenzione ex art. 30 del TUEL”;
· “… è legittimo che il Comune attivi apposite polizze assicurative a favore del personale di altri comuni distaccato funzionalmente per l’espletamento di servizi associati, che possa manlevare il Comune per il caso di richiesta di rimborso delle spese legali da parte dell’Ente che ha provveduto in tal senso a favore del proprio dipendente”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.
Con riferimento al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti nominativamente indicati nell’art. 7 comma 8 della legge n. 131 del 2003 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane). Invero, l’elencazione degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica deve qualificarsi come tassativa, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva intestata alla Magistratura contabile.
La legittimazione a richiedere pareri, inoltre, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo, in considerazione dei riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell’ente richiedente; di regola, tale organo è individuabile nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia, nel Sindaco.
Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve dunque ritenersi ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune di Montale.
Con riferimento al profilo oggettivo, invece, la richiesta deve: attenere alla materia della “contabilità pubblica”; presentare caratteri di generalità ed astrattezza tali da non determinare una ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e/o in vicende amministrative in itinere ovvero già concluse; non riguardare fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi dinanzi ad altri giudici, ivi incluse le altre articolazioni della stessa Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta inviata dal comune di Montale si articola in due distinti quesiti.
Il primo concerne la possibilità di riconoscere una interpretazione estensiva del concetto di “dipendente” ai fini della applicabilità dell’art. 28 CCNL, in modo da ammettere il patrocinio legale del Comune a favore di tutti quei soggetti i quali, dipendenti di altri enti, siano tuttavia distaccati funzionalmente presso il Comune sulla base di una convenzione ex art. 30 TUEL.
Ebbene, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 5/2006 ha affermato l’estraneità delle vicende inerenti la materia delle spese legali alla contabilità pubblica. Tale principio è stato successivamente dalla stessa confermato nella deliberazione n. 3/2014.
A tale indirizzo, cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno l’obbligo di conformarsi ai sensi dell’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, pertanto il primo quesito deve ritenersi inammissibile (si vedano anche, ex pluribus, Sezione Sardegna, delib. n. 74/2017; Sezione Val d’Aosta, delib. n. 11/2017; Sezione Toscana, delib. n. 162/2017).
Come peraltro affermato - in fattispecie attinente l’interpretazione dell’art. 28 CCNL - da Sezione Marche, delib. n. 81/2016: “Ad analoghe conclusioni di inammissibilità della richiesta di parere deve, peraltro, pervenirsi in ragione della circostanza che oggetto della stessa è l’interpretazione di una norma di contratto collettivo – segnatamente l’art. 28 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000 – rispetto alla quale trova applicazione la precipua disciplina recata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: in particolare, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia 50/CONTR/2010, l’art. 46 prevede che l’ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza ai fini della uniforme applicazione dei contratti collettivi”.
Conclusivamente, il primo quesito deve ritenersi oggettivamente inammissibile.
Il secondo quesito concerne la sottoscrizione di apposite polizze assicurative a favore del personale di altri Comuni distaccato funzionalmente per lo svolgimento di servizi associati; in particolare, tale assicurazione avrebbe la funzione di manlevare il Comune nel caso in cui l’ente titolare del rapporto di lavoro con il dipendente distaccato, una volta rimborsate a quest’ultimo le spese legali, ne richiedesse successivamente il rimborso.
In questo caso, oltre a valere quanto precedentemente affermato in riferimento alla materia del rimborso delle spese legali, si aggiunga che – nel caso di specie – sussistono ulteriori ragioni da indurre ad affermare la inammissibilità oggettiva del quesito.
Lo stesso, invero, difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza necessari ad evitare che la funzione consultiva assegnata alla Corte dei Conti assuma il carattere di funzione "consulenziale" generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia delib. nn. 104/2010 e 118/2009 e Sez. Veneto delib. n. 328/2015): “… ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento (cfr. Sezione Veneto, delibere n. 14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008) e in astratto interferente con profili di amministrazione attiva, rientranti nelle concrete e discrezionali scelte dell’Ente, suscettibili di valutazione non solo da parte di questa stessa Sezione nelle proprie funzioni di controllo, ma anche da parte di altri organi magistratuali” (così Sez. Veneto delib. n. 328/2015 cit.).
Conclusivamente, dunque, entrambi i quesiti proposti dal Comune di Montale devono ritenersi per le sopra esposte considerazioni oggettivamente inammissibili.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Montale.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2018.
Il relatore Il presidente
f.to Mauro Nori f.to Cristina Zuccheretti
Depositata in Segreteria il 15 febbraio 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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