Del


Del. n. 1/2019/PAR

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Mauro NORI Consigliere
Francesco BELSANTI Consigliere
Paolo BERTOZZI Primo referendario
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 12 dicembre 2018;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12.7.1934 n.1214, e successive modificazioni;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata, pervenuta il 5.11.2018 e assegnata in carico al relatore il 14.11.2018 come da e-mail pari data della Segreteria d’ordine del Presidente;
VISTA la minuta di parere trasmessa alla Segreteria dal relatore il 3.12.2018;
VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’adunanza della Sezione;
UDITO in camera di consiglio il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 05.11.2018, qui pervenuta in pari data (prot. Sezione n.7123), ha inoltrato a questa Sezione la nota in data 29.10.2018 s.n. di prot. con la quale il Sindaco di Cascina fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione.
Il richiedente riferisce che un ex dipendente, già sottoposto a due procedimenti penali per fatti risalenti al periodo in cui era in servizio presso l’ente e prosciolto con sentenza Gup, rispettivamente, perché il fatto non sussiste e perché il fatto non costituisce reato, senza peraltro che avesse mai avanzato formale richiesta ex art.28 CCNL (il quale subordina il diritto all’assistenza legale da parte dell’ente a precise condizioni).
Ciò premesso, l’ente chiede: (1) se, salva la verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti ex art.28 CCNL, l’ente possa procedere alla rifusione delle spese legali (a)nonostante l’assenza di una ‘formale preventiva richiesta’ del dipendente ed istanza di gradimento del difensore; (b) nonostante il trasferimento medio tempore avvenuto del dipendente presso altro Comune; (2) in generale se in caso di richiesta ex art.28 CCNL si debba iscrivere al bilancio un impegno di spesa presunto o se sia legittimo assumerlo ‘successivamente, in caso di accoglimento, all’esito del giudizio, previa valutazione della congruità della spesa’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; oggetto degli stessi).
Riscontrata positivamente l’ammissibilità soggettiva di entrambi i quesiti, provenendo la richiesta dal sindaco tramite il C.A.L., per quanto riguarda, invece, il profilo dell’ammissibilità oggettiva la valutazione del collegio dev’essere diversa.
Anzitutto, è inammissibile la richiesta sub (1), per tre ordini di considerazioni.
In primo luogo essa pone questioni che esulano dalla “contabilità pubblica”, sola materia su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003 e che va interpretata secondo “un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto”, giacché se è vero che “ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, … la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico” (Sez. Auton. n.5/2006 cit.; in termini SS.RR. n.54/2010 resa in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009) talché non rileva che un’attività abbia, come di norma ha, risvolti finanziari; e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è pacifica (v. ex multis C.Conti, Sez. Auton. nn.5/2006 nonché n.3/2014 - quest’ultima, peraltro, comportante a carico delle Sezioni regionali l’obbligo di conformarsi ex art.6 co.4, d.l. n.174/2012; Sez. contr. Toscana n.7/2018 e 159/2016, contr. Emilia-R. n.170/2017, contr. Sardegna n.75/2017, contr. Sicilia n.234/2017; contr. Marche, n.145/2015).
In secondo luogo, essa, in contrasto coi criteri elaborati (v. Sez. Auton. n.5/2006) cui questa Sezione si è finora sempre attenuta e da cui non ha motivo di discostarsi, non concerne un tema generale e astratto ma una specifica vicenda gestionale in cui il parere indirizzerebbe l’operato dell’ente con valenza endoprocedimentale e determinando perciò l’ingerenza della Corte nell’attività amministrativa dell’ente; vieppiù per fatti suscettivi di essere conosciuti da parte di altri giudici o altre articolazioni funzionali di questa Corte.
In terzo luogo, comunque, per giurisprudenza consolidata di questa Corte è da ritenersi esclusa dalle competenze consultive della Corte stessa l’interpretazione di disposizioni di CCNL (v. Corte, Sez. Auton. n.5/2006, SS.RR., contr., n.50/2010; contr. Emilia-R. n.150/2015, contr. Umbria, n.63/2015, contr. Piemonte n.238/2014).
* * *
Parimenti, e conseguentemente, deve ritenersi inammissibile la richiesta sub (2). Sebbene quest’ultima sia formulata in termini generali e avulsi dal caso di specie, la risposta al quesito è in ogni caso condizionata dall’assetto di rapporti conseguenti alla richiesta ex art. 28 CCNL cit. Infatti, al fine di rispondere la Sezione dovrebbe comunque valutare gli effetti e la portata di una richiesta di tal fatta, con la conseguenza che, seppure in via preliminare ed incidentale, dovrebbe interpretare il dettato normativo di cui al più volte citato art. 28, e quindi dare adito ad una attività che si è testé dichiarato esclusa dal perimetro operativo dell’attività consultiva della Corte.
* * *
Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 12 e 19 dicembre 2018.

IL RELATORE-ESTENSORE IL PRESIDENTE
(f.to Cons. Nicola BONTEMPO) (f.to Pres. Cristina ZUCCHERETTI)

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

Allegati
Testo atto (54.24 KB)
Data
Oggetto
Comune di Cascina (PI) - Richiesta di parere in materia di "rifusione di spese legali"
id
J_psOjgUQE2F8WqEexqk2w
Anno
2019
Numero
1/2019/PAR
Mostra in CdA

Ultimo aggiornamento: 05/02/2026

Inviato da f.consumi il 16 Agosto 2025
Torna su