Del
Sezione regionale di controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Cristina ZUCCHERETTI Presidente
Nicola BONTEMPO Consigliere, Relatore
Francesco BELSANTI Consigliere
Paolo BERTOZZI Primo referendario
Fabio ALPINI Referendario
nell’adunanza del 3 aprile 2019;
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. n.1214/1934 s.m.i.;
VISTA la l. 14.1.1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16.6.2000 e successive modifiche;
VISTA la l.r. n.22/1998, poi sostituita dalla l.r. n.36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;
VISTA la l. 5.6.2003 n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18.10.2001 n.3;
VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27.4.2004 e del 4.6.2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
VISTA la convenzione del 16.6.2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art.7 co. 8 della l. n.131/2003;
VISTA la richiesta di parere infra indicata, pervenuta il 26.03.2019 e assegnata al relatore il 27.03.2019 come da e-mail pari data della Segreteria d’ordine del Presidente;
VISTA la minuta di parere trasmessa alla Segreteria dal relatore il 02 aprile 2019;
VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione dell’adunanza della Sezione;
UDITO in camera di consiglio il relatore Cons. Nicola Bontempo;
RITENUTO IN FATTO
Il Vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 25.03.2019, qui pervenuta il 26.03.2019 (prot. Sezione n.2190), ha inoltrato a questa Sezione la nota in data 21.03.2019 prot. n.5860 con la quale il Sindaco di Sansepolcro (AR) fa richiesta, ex art.7 l. n.131/2003, di un parere da parte di questa Sezione.
Il richiedente premette che l’ente addì 15.11.2016 aveva approvato un avviso di mobilità a seguito del quale aveva assunto, con decorrenza 01.05.2017, un dipendente civile (già militare) del Ministero della Difesa avente qualifica di Funzionario Amministrativo A3F3 (ex VIII q.f.), inquadrato in categoria D, posizione economica D2. Ciò premesso, chiedeva di conoscere: (a) se possibile inquadrare il dipendente di che trattasi in fascia economica D3; (b) se possibile salvaguardare il trattamento economico costituito dall’assegno ad personam riassorbibile attribuitogli in seguito al passaggio all’impiego civile per sopraggiunta inidoneità al servizio militare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo consolidati orientamenti dell’A.G. contabile occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sul piano soggettivo (con riferimento alla legittimazione del richiedente) e sul piano oggettivo (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica come previsto dalla legge; oggetto degli stessi).
Riscontrata positivamente l’ammissibilità soggettiva della richiesta, pervenuta dal sindaco tramite il C.A.L., per quanto riguarda, invece, il profilo dell’ammissibilità oggettiva la valutazione del collegio dev’essere negativa.
Infatti, la richiesta chiede alla Sezione di pronunciarsi su una questione la quale, oltre che rappresentare una specifica e concreta vicenda gestionale in cui il parere indirizzerebbe l’operato dell’ente con valenza endoprocedimentale e determinando perciò l’ingerenza della Corte nell’attività amministrativa dell’ente (v. Sez. Auton. n.5/2006), esula vieppiù dalla materia della “contabilità pubblica” (l’unica su cui si esplica la funzione consultiva ex art.7 l. n.131/2003, e che va interpretata secondo “un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto” - v. Sez. Auton. n.5/2006 cit.; in termini SS.RR. n.54/2010 resa in sede di nomofilachia contabile ex art.17 co.31 d.l. n.78/2009 - talché non rileva che un’attività abbia, come di norma ha, risvolti finanziari; e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è pacifica: v. ex multis C.Conti, Sez. Auton. nn.5/2006 nonché n.3/2014, quest’ultima, peraltro, comportante per le Sezioni regionali l’obbligo di conformarsi ex art.6 co.4, d.l. n.174/2012; Sez. contr. Toscana n.7/2018 e 159/2016, contr. Emilia-R. n.170/2017, contr. Sardegna n.75/2017, contr. Sicilia n.234/2017; contr. Marche, n.145/2015), costituendo, invece, una pura questione giuslavoristica (come tale, peraltro, suscettiva di essere conosciuta da parte del G.O.).
E’, peraltro, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, esclusa dalle competenze consultive della Corte stessa l’interpretazione di disposizioni di CCNL (v. Corte, Sez. Auton. n.5/2006, SS.RR., contr., n.50/2010; contr. Emilia-R. n.150/2015, contr. Umbria, n.63/2015, contr. Piemonte n.238/2014).
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Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco.
Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 3 aprile 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to (Cons. Nicola BONTEMPO) f.to (Pres. Cristina ZUCCHERETTI)
Depositata in Segreteria il 3 aprile 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli
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